I normali livelli di escherichia coli, il batterio che vive nella parte inferiore dell’intestino dell’uomo e di alcuni animali, l’Arpacal li ai 5000 ufc/100ml. Invece il campionamento di acque reflue effettuato a Praia a Mare il 2 gennaio scorso ha rivelato la presenza di 100000 ufc per 100 millilitri. Venti volte il limite consentito. Per tale ragione l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ha inflitto una sanzione al sindaco di Praia a Mare, Antonio Praticò in qualità di responsabile e titolare dello scarico comunale. A renderlo noto è stato il gruppo di minoranza “Noi per Praia” capeggiato dall’avvocato praiese Norina Scorza, che ha ottenuto le informazioni dopo aver fatto espressamente richiesta di una copia del referto.
Questo la nota ufficiale: “Rendiamo noto che a seguito di controllo del protocollo informatico e relativa richiesta di estrazione copia (ottenuta dopo circa 40 giorni), abbiamo appreso la notizia del verbale di sanzione notificato dall’Arpacal al Sig. Antonio Praticó e, quale obbligato in solido, al Comune di Praia a Mare, per il superamento del Parametro Escherichia Coli rispetto ai limiti previsti dalla legge.
Il dato emerso dal verbale è allarmante, si tratterebbe di un valore 20 volte superiore al limite consentito. Ci chiediamo come e perché sia potuto accadere tale episodio e ci auguriamo che si tratti di una situazione isolata, considerato il grave danno allo stato di salute del mare e all’immagine turistica del paese che il ripetersi di tali situazioni potrebbe creare, soprattutto in vista dell’imminente stagione balneare”.
Il verbale di infrazione obbliga dunque il primo cittadino al pagamento in solido, secondo la violazione dell’art.101 comma 1 del d. lgs n. 152/06 e ss.ii., sanzionato dall’art. 133 comma 1 dello stesso decreto, il quale recita: “Effettuazione di uno scarico superante i valori limite di emissione fissati alla parte terza del D.Lgs. 152/06 oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell’articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall’autorità competente a norma dell’articolo 107, co. 1, o dell’articolo 108, comma 1 del D. Lgs. 152/2006. La sanzione amministrativa va dai 3.000 euro ai 30.000 euro; se l’inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a 20.000 euro”.