Caos Asp di Cosenza, Mauro querela a sua volta la Bernaudo e invoca il diritto di replica

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Caos Asp di Cosenza, Mauro querela a sua volta la Bernaudo e invoca il diritto di replica

Questa mattina il legale del direttore generale dell’Asp Raffaele Mauro (nella foto di copertina in uno scatto tratto da youreporter.it), in relazione al nostro articolo “‘Sanità organizzata’: la Bernaudo costretta ad autodenunciarsi per esercizio abusivo della professione medica” ci ha chiesto di «pubblicare, concedendo analogo spazio e risalto» il documento che leggerete nella sua interezza qui di seguito.
 
“ILL.MO SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COSENZA Dott. Mario Spagnuolo
 
ATTO DI DENUNCIA-QUERELA
 
Io qui sottoscritto Dr. Raffaele Mauro, nato il 26 settembre 1954 a Cosenza, Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore della A.S.P. Regione Calabria – Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, con sede in Cosenza, Via Alimena, 8, sono costretto a sporgere formale denuncia-querela, con istanza di punizione, nei confronti della Dott.ssa Giuliana Bernaudo, responsabile di una spregiudicata condotta calunniosa e diffamatoria, che danneggia me e l’immagine dell’Ente pubblico che rappresento, oltre che l’Amministrazione della Giustizia, artatamente invocata, al fine di tutelare  interessi privati.-
Su segnalazione di amici, collaboratori, familiari e conoscenti (che avevano letto articoli di stampa on line), nella tarda serata del 20 febbraio 2018, ho appreso che la Dott.ssa Bernaudo  ha presentato un esposto presso codesta Procura della Repubblica nel quale lamenta che il D.G. dell’ASP di Cosenza: “Le sta facendo commettere il reato di esercizio abusivo della professione”!
Alla notizia data con massimo risalto su alcuni siti web (www.corrieredellacalabria.it; www.francescalagatta.it; www.iacchite.com, poi apparsa anche sul Il Quotidiano del Sud – All. 1), si legge il contenuto dell’esposto e la richiesta “accorata” della calunniatrice, Dott.ssa Bernaudo, formulata nei termini seguenti: “Le chiedo di intervenire con estrema urgenza in quanto il Direttore Generale dell’ASP di Cosenza, con la Delibera n. 185/2018, di fatto, sta disponendo alla scrivente, in possesso della Laurea in Scienze biologiche e specializzazione in Patologia Generale – da più di 20 anni con incarichi di organizzazione dei servizi sanitari territoriali – di commettere, per le ragioni espresse nelle premesse, il presunto reato di esercizio abusivo della professione medica”. Con tale atto, la Bernaudo ha perpetrato intenzionalmente e scientemente una grave condotta calunniosa, poiché è ben consapevole di denunciare circostanze palesemente destituite di fondamento, quindi false, nell’attribuzione addirittura di ipotesi di reato che le farei commettere, compiendolo io prima di lei! Palese la coscienza e volontà con cui ha presentato tale calunniosa denuncia, in quanto la stessa ha piena consapevolezza delle norme che consentono il conferimento del suo incarico, rendendolo pienamente legittimo. La Dott.ssa Bernaudo, per la sua formazione professionale, per l’attività ultraventennale nel settore sanitario,  per il suo ruolo e per le sue qualifiche, per l’assistenza legale ricevuta nel caso che occupa, per le chiare ed esaustive informazioni comunicatele da codesta Asp sul tema specifico (nota, a mezzo  PEC, del 15.2.2018), non può neanche invocare una personale interpretazione della pur chiarissima normativa che prevede e consente la sua nomina a Dirigente dell’Unità Operativa Igiene  degli Alimenti e della Nutrizione.
Questi i fatti.
Nell’ambito della riorganizzazione aziendale, quindi nell’esecuzione del nuovo Atto Aziendale dell’Asp di Cosenza (adottato con Delibera ASP n. 1619 del 19.8.2017), nella mia qualità di D.G. ho recentemente proceduto alle nomine dei Direttori dei Distretti Sanitari. Per quel che interessa la vicenda in esame, con Delibera n. 182 del 13 febbraio 2018 (All. 2), alla luce di criteri, delle esigenze e della legislazione indicati nella detta Delibera, ho conferito l’incarico di Direttore della Struttura Complessa – Distretto Sanitario del Tirreno, alla Dott.ssa Angela Riccetti. Contestualmente ho provveduto, con Delibera n. 185 del 13 febbraio 2018 (All.3), a disporre il passaggio della Dott.ssa Giuliana Bernaudo dall’incarico dirigenziale di Direttore del Distretto Sanitario Tirreno a quello, sempre dirigenziale, di Direttore dell’Unità Operativa Complessa (U.O.C.) – Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento. In data 14 febbraio 2018, con nota n. 0024790, l’Azienda comunicava, a mezzo PEC, alla Dott.ssa Bernaudo la cessazione del precedente incarico e disponeva la presa in servizio nel nuovo incarico. Sempre in data 14 febbraio 2018, all’indirizzo della Direzione Generale, ricevevo un messaggio PEC (All. 4) da parte dell’Avv. Paola Procopio, legale della Bernaudo, con il quale  contestava che la Delibera 185 del 13.2.2018 , riguardante il nuovo incarico conferito alla sua assistita “è contraria alla legge, atteso che, ai sensi della normativa vigente, detto incarico può essere ricoperto solo ed esclusivamente da un Dirigente Medico con specializzazione specifica nella disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica. Pertanto, l’ordine odierno che Lei ha inviato alla Dott.ssa Bernaudo di prendere servizio presso la suddetta Unità Operativa Complessa è del tutto illegittimo e lede gli interessi non solo della mia assistita, ma dell’intera collettività. Pertanto, la dott.ssa Bernaudo, per non incorrere essa stessa in un reato, non può ottemperare al suo ordine di servizio palesemente contrario alla legge e Le comunica, per mio tramite, che intende usufruire delle ferie per tre giorni lavorativi…in attesa che Lei annulli gli atti emanati contra legem…”. Atteso che la decisione contestata dalla Bernaudo, tramite il  suo legale, è assolutamente conforme a quanto prescrive la legge, con immediatezza, riscontravo la missiva dell’Avv. Procopio (giusta allegata nota, inoltrata via PEC il 14 febbraio 2018 – All.5), ove specificavo che: l’incarico conferito… alla Dott.ssa Bernaudo è perfettamente coerente con le disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 che indica le discipline alle quali possono accedere le varie categorie professionali del personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario Nazionale”. Comunicavo, inoltre, le ragioni per cui non potevo accogliere la richiesta di ferie formulata dalla Dirigente Bernaudo.-
La verità è chiara anche al profano della materia, lo è ancor di più alla qualificata Dott.ssa Bernaudo, che ha immediatamente ricevuto da me anche la normativa di riferimento! Basta leggere l’art. 4  del D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997 (All. 6), ossia il “Regolamento recante le determinazioni dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale”. Con riguardo agli incarichi di secondo livello dirigenziale, quale quello di Direttore U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Cosenza, conferito alla Dott.ssa Bernaudo (con la recente Delibera 185 del 13.2.2018), all’art 4, lett. E), n. 5, del citato Decreto si prevede che può essere conferito alla categoria professionale dei biologi, categoria alla quale la stessa appartiene. La norma è di elementare interpretazione ed è stata indicata alla Dirigente, nella mia nota del 14.2.2018 (in All. 5) quale norma di riferimento e dirimente la questione, nota di cui prendevano contezza le destinatarie, come dimostra  un successivo messaggio PEC dell’Avv. Procopio, di riscontro alla mia comunicazione (All.7).-
Duole constatare quanto cinica e pregiudizievole sia stata l’azione calunniosa nei miei confronti con l’immediata diffusione della stessa a mezzo della stampa. Ciò lede il mio onore e l’immagine dell’ASP di Cosenza, che rappresento. Certa la prova  dell’intenzionalità del fatto, con il contestuale fuorviamento della giustizia.-
Per l’ipotesi in cui la Bernaudo abbia data soltanto ai giornali  la notizia di avermi denunciato (cosa improbabile, perché gli stessi riportano il virgolettato della denuncia medesima), chiedo che si proceda soltanto per la diffamazione aggravata e non anche per il delitto di calunnia.
Riservo la costituzione di parte civile nell’instaurando procedimento penale e chiedo di essere notiziato nella deprecata ipotesi di richiesta di archiviazione, ai sensi dell’art. 408, comma 2,  c.p.p.-
Allego copia della documentazione summenzionata.-
Con ossequio
Cosenza, 23 febbraio 2018”.
Dr. Raffaele Mauro